ABSTRACT
Quella di rendere obiettiva l’amministrazione della giustizia, puntando alla certezza del diritto, è un traguardo da sempre perseguito dai giuristi. Questo obiettivo oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie, appare più a portata di mano. Da ultimo, si è giunti addirittura a parlare di decisione robotica, nel senso dell’esercizio della funzione giurisdizionale affidato a un robot, come di un possibile, prossimo esito. Il contributo prende le mosse dalle norme dalle esigenze che potrebbero spingere al ricorso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia. La conclusione dello studio sarà dedicata all’analisi delle principali questioni poste dalla decisione giudiziaria robotica, questioni che, almeno per quanto riguarda il nostro ordinamento, sembrano rappresentare un ostacolo a una simile deriva.
Michele PICCOLINO, avvocato, dottorando in Scienze Giuridiche e Politiche presso l’Università Guglielmo Marconi l’Università Guglielmo Marconi
Paper
Il processo automatico: l’intelligenza artificiale nel giudizio penale
Sebbene la prospettiva può sembrare lontana nel tempo, collocata in un remoto futuro, quasi uno scenario da romanzo di fantascienza, la possibilità di affidare l’esercizio della giurisdizione a una intelligenza artificiale diventerà realtà prima di quanto s’immagini e il ricorso a essa sarà solo l’eventuale risultato di una scelta politica[1].
Bisogna, innanzitutto, interrogarsi sulle ragioni che potrebbero indurre l’uomo ad affidare la decisione di un processo a un robot. Quando si tratterà di scegliere quali lavori devono essere eseguiti dagli automi, è facile pensare che si preferirà lasciare alle macchine quei lavori dull, dirty, dangerous[2], mentre l’uomo vorrà continuare a esercitare quelle professioni e a svolgere quei mestieri maggiormente gratificanti; nondimeno, quelle professioni che implicano per statuto, l’esercizio del potere come quello di giudice, rientreranno in questo novero.
La prima motivazione che ne giustifica la scelta è quella di rendere obiettiva l’amministra-zione della giustizia, puntando alla certezza del diritto, un traguardo da sempre perseguito dai giuristi. Il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane[3]. La certezza deve passare, da un lato, dall’oggettività delle norme nella loro formulazione e interpretazione, e, dall’altro, da un giudice realmente terzo[4], che non partecipi neanche per ipotesi alla contesa tra gli interessi contrapposti delle parti. Certezza, inoltre, significa che deve essere possibile averne il controllo: se il diritto è oggettivo, nel senso che si fonda una base di regole predeterminate e vincolanti, allora deve essere possibile prevederne l’applicazione[5]; un mercato prevedibile è essenziale per l’esercizio dell’attività d’impresa e per le sue strategie di investimento[6]. Ancora: certezza vuol dire anche uniformità di giudizio, affinché, in virtù del principio di cui all’art. 3 Cost., fattispecie uguali abbiano il medesimo esito giudiziale. Infine, la certezza richiede anche, in ossequio ai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, che il processo sia celebrato in un tempo ragionevole.
La seconda motivazione è quella di perseguire una maggiore efficienza nelle prestazioni giurisdizionali, maggiore rispetto a quelle che un giudice umano potrebbe garantire. Di fronte allo sconsolante panorama di una giustizia lenta perché oberata di una mole sproporzionata di procedimenti pendenti, forte potrebbe essere la tentazione di ricorrere a un giudice robot per deflazionare il carico di lavoro dei tribunali, a patto però che “la prestazione robotica e quella umana si equivalessero in termini qualitativi e soddisfacessero quel principio della tutela giurisdizionale effettiva che la giurisprudenza ha da tempo valorizzato”[7].
Con un giudice robot gli obiettivi della certezza e dell’efficienza sarebbero a portata di mano.
Quanto all’efficienza, bisogna partire da un dato di fatto: il cervello umano è uno strumento meraviglioso ma limitato; di certo, i neuroni biologici sono meno affidabili di quelli artificiali. Il cervello si affatica dopo alcune ore di lavoro, la sua attenzione è volatile, legata a mille variabili; le sue prestazioni poi iniziano a decadere in modo irreversibile dopo alcuni decenni di vita. I cervelli robotici, invece, non conoscono questi limiti: non si stancano, possono lavorare indefessamente per giorni, settimane, mesi interi, allo stesso ritmo, senza andare mai in sovraccarico[8]. Le loro prestazioni non decadono con il tempo, anzi si possono ottimizzare riconfigurando l’intelligenza artificiale in funzione della necessità del momento. Un cervello umano non possiamo riconfigurarlo, la sua struttura è in gran parte determinata al momento della nascita e può variare in minima parte, assai lentamente, a costo di notevolissimi sforzi profusi in un arco di tempo considerevole: ci vogliono istruzione, educazione, allenamento e cure continue. Per questo, un cervello artificiale saprebbe sostenere carichi di lavoro inimmaginabili per un essere umano. Un robot potrebbe celebrare udienza ventiquattrore su ventiquattro, stilare sentenze in tempi brevi potendo accedere a uno sterminato bagaglio giurisprudenziale.
Quanto alla certezza, per la magistratura è assolutamente impossibile raggiungere al suo interno un’uniformità di giudizio, nonostante la spinta nomofilattica offerta dalle pronunce della Cassazione. Di qui le sentenze che si contraddicono di fronte a fattispecie del tutto simili, se non addirittura uguali, con il giudice di Palermo che sentenzia in maniera differente, se non opposta, da quello di Bolzano. Quante volte abbiamo visto il secondo grado ribaltare il giudizio emesso dal giudice di prime cure? E poi ancora in Cassazione, con i processi di rinvio che si accavallano. Lo sconcerto che s’ingenera nella cittadinanza è il germe del dubbio che quella sentenza sia davvero giusta. E il dubbio elide l’efficacia del giudicato, perché se il cittadino non confida nell’equità e nell’efficienza del sistema, finisce per non ricorrervi più. Per ovviare a questo problema si potrebbe ricorrere a giudici robot, collegati in rete tra loro, che si coordinino nel raggiungimento degli obiettivi, che sappiano tutti in tempo reale come affrontare questo o quel caso, in modo che fattispecie uguali ricevano la stessa sanzione.
Inoltre: cosa ha indotto l’umanità a fondare l’istituzione stessa del processo? Forse l’insensata speranza di spersonalizzarlo, quasi si volesse estrarre l’umanità dal giudice per farne la mera appendice di una verità perfetta e oggettiva. L’uomo, affidandosi ai robot, avrà l’opportunità di creare con le proprie mani quello che non è mai esistito: un giudice sapiente e instancabile, incorrotto e incorruttibile, che incarni la volontà del legislatore perché lui, il robot, non ha una sua volontà, non condivide le umane passioni, non conosce antipatie, non ha pregiudizi, non ha una vita sua che faccia d’intralcio, la quale, in quanto vita artificiale è votata, meramente al giudizio, la sua unica funzione è quella di applicare la legge.
Se, per alcuni aspetti, la prospettiva di una decisione robotica nell’amministrazione della giustizia può essere preferibile o auspicabile, bisognerebbe verificare se tale deriva – dati normativi alla mano – sarà concretamente praticabile; inoltre, questa analisi andrà condotta con particolare riguardo al processo penale, posto che in ambito civile, vertendo spesso di diritti disponibili, si possono ipotizzare meno ostacoli all’avvento del giudice robot. In alcuni ordinamenti, per giunta, questa è una prospettiva molto prossima alla realtà[9], mentre già si enucleano i principi generali da applicare all’intelligenza artificiale nel giudizio[10].
Fin da ora, si può dire che, nel processo penale, sussistono gravi e forse insormontabili ostacoli all’introduzione del giudice robot, ostacoli che discendono dalla nostra Costituzione.
In prima istanza, bisogna chiedersi: come deciderà il robot? Quali saranno i puntelli della sua deliberazione? È necessario consegnargli i mattoni con i quali edificherà la struttura di una sentenza, perché sia solida e alta, ovvero istruirlo inserendo nella sua memoria tutti i possibili repertori giurisprudenziali[11]. In questo modo si potrebbe contare su un dato oggettivo e incontrovertibile e perciò calcolabile. Ipotizziamo di caricare nella memoria di un robot tutta la giurisprudenza necessaria a decidere i casi che gli verranno sottoposti. Fino a quando dovrà essere risalente nel tempo questa giurisprudenza? A dieci, venti, trenta, cinquanta, cento anni prima? E non si finirebbe così per mettere nel repertorio giurisprudenziale anche dei precedenti che contrastano l’uno con l’altro? Spesso le pronunce della Cassazione si contraddicono a vicenda, pure quelle dettate dalle Sezioni Unite. Di fronte a un contrasto giurisprudenziale dovremmo fornire al robot il criterio per risolverlo. E quale dovrebbe essere? Quello di adottare la decisione corrispondente alla maggioranza dei precedenti? E se non c’è una maggioranza? E se non ci sono precedenti? Che fa il robot, va in panne perché non ha istruzioni? Un giudice umano decide sempre, perché il giudice crea il diritto. Il robot sarebbe capace di farlo senza istruzioni preventivamente installate? E quand’anche si riuscisse a farlo, «vincolare il robot alla giurisprudenza pregressa impedisce l’evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali e preclude al diritto la possibilità di esercitare la sua funzione primaria: rispondere ai bisogni umani regolando umani rapporti corrispondentemente alle esigenze sociali del momento storico[12]». Ma la pietra tombale sulla questione sarebbe un’altra: legare la decisione del robot alla giurisprudenza viola apertamente l’art. 101, co. II: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Appunto, sono soggetti alla legge, non alla giurisprudenza.
Ancora: si è detto poc’anzi che i giudici robot sarebbero collegati in rete per decidere in maniera uguale fattispecie uguali. Questo cozza con il dettato dell’art. 25 Cost.: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Il super giudice ubiquo, che tutto vede e conosce, è quanto di più distante si possa immaginare dal giudice naturale[13] e, soprattutto, da un giudice veramente indipendente.
Ancora: il giudice robot finisce per annichilire un altro diritto costituzionale[14], quello sancito dall’art. 24, co. II: La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Che senso avrebbero le argomentazioni di un avvocato di fronte a un giudice che, grazie ai suoi algoritmi, pronuncia le sue sentenze rispettando alla perfezione l’intero corpo delle leggi secondo l’interpretazione più recente e illuminata della giurisprudenza? Se il robot decide sulla base di un algoritmo predeterminato, «non si comprende come sull’algoritmo, da assumere come un a priori, potrebbero incidere le difese tecniche dell’avvocato[15]». Un avvocato cerca di indirizzare la decisione del giudice nel senso più favorevole al proprio cliente, è questa la sua funzione, il senso del suo essere. Con un robot non potrebbe farlo neanche volendo. Pensiamo, per assurdo, che le sue deduzioni logiche dovessero far mutare la decisione di un giudice robot, allora bisognerebbe dire che l’algoritmo che interpretava la norma applicabile alla fattispecie era viziato fin dal momento in cui era stato immesso nel codice macchina. Il che distruggerebbe la credibilità dell’intero sistema. In un processo automatico, gli avvocati non hanno alcuna funzione, semplicemente non servono.
Infine, non esistono macchine infallibili, «che si tratti di hardware, di software o di difettosa immissione dei dati rilevanti, qualsivoglia macchina può sbagliare[16]». L’errore robotico non è mai davvero della macchina ma è sempre un errore umano, errore nella progettazione della macchina, errore nella scrittura dell’algoritmo, comunque un errore commesso dall’uomo. Ma come faremo ad accorgerci della ricorrenza di un errore se l’errore della macchina è tendenzialmente invisibile[17]? Avvocati, giudici di appello, le parti stesse dovranno essere tutti ingegneri informatici per scovare l’errore nell’algoritmo del giudice robot? Inoltre, se la decisione robotica dipende dall’algoritmo utilizzato, è evidente che quell’algoritmo non potrà essere redatto da un semplice tecnico cibernetico, dovrà essere scritto dal legislatore, il quale solo sarà in grado di stabilire, in forza del mandato affidatogli dall’elettore, i criteri che il giudice dovrà seguire per emettere una sentenza. Quindi anche il legislatore dovrà essere un tecnico cibernetico[18] e ogni branca del diritto si ridurrà a questo: dalla scrittura dei codici si passerà a quella degli algoritmi, con buona pace della pubblicità e della chiarezza che deve avere ogni testo di legge, mentre, in riferimento al processo, questo violerebbe il principio di oralità versato nell’art. 111, co. III, Cost.
In conclusione, appaiono numerosi e fondati i dubbi sull’eventuale ricorso ai giudici robot nell’amministrazione della giustizia penale. Noi tutti, magistrati, avvocati, giuristi, semplici cittadini possiamo controllare e criticare la cultura di un giudice molto più facilmente di quanto possiamo fare con la cultura di un ingegnere cibernetico o di un programmatore, di certo più di quanto faremmo con una stringa di codice all’interno di un algoritmo.
In virtù di quanto esposto, se proprio bisogna scegliere qualcuno di cui non fidarsi, forse è meglio non fidarsi di un giudice, perché siamo in grado di controllarlo, criticarlo, comprenderlo[19] e scegliamo un essere umano, non una macchina, che non possiamo controllare, non un algoritmo, che non possiamo capire, a svolgerne le funzioni. Dai giudici robot vogliamo la perfezione e pretendiamo che sia l’uomo, che è imperfetto per sua natura, a infondergliela[20]: una pretesa paradossale. L’intelligenza artificiale deve supportare il giudice umano[21], non sostituirlo, perché non potremo auspicare nulla di meglio di un essere umano sullo scranno più alto del tribunale.
Bibliografia essenziale
- L. Avitabile, Il diritto davanti all’algoritmo, in Rivista italiana scienze giuridiche, 2017.
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- C. Castelli, D. Piana, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in Questione giustizia, 2018.
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- S. Satta, Il mistero del processo, Adelphi, Milano, 1994.
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- L. Viola, Giustizia predittiva, voce in Diritto on line Treccani, 2017.
- M. Weber, Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen, in Economia e società, a cura di M. Di Palma, Donzelli, Roma, 2005.
- P. Zellini, La dittatura del calcolo, Adelphi, Milano, 2018.
[1] N. Bostrom, Superintelligenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2018.
[2] P. Lin, K. Abney, G. Bekey, Robot ethics: Mapping the issues for a mechanized world, in Artificial Intelligence 175, MIT Press, Cambridge (US-MA), 2011, p. 944.
[3] N. Luhmann, Sociologia del diritto,Laterza, Bari, 1972, pp. 23 e ss.
[4] S. Satta, Il mistero del processo, Adelphi, Milano, 1994, pp. 30-31: «Nulla, diciamo la verità, è più noioso di questi codici, per chi li legga senza l’occhio dello storico o del filosofo: una sfilza di norme regolamentari che intralciano l’azione più di quanto non l’assistano nel suo svolgimento. Ma ognuna di queste norme fissa una secolare esperienza, tutta l’esperienza di questa povera umanità che ha affidato al giudizio le sue sorti e trema di fronte all’immane potenza di questo giudizio. Si direbbe quasi che tutto lo sforzo degli uomini, con queste leggi del processo, con l’istituzione stessa del processo, sia diretto all’assurda speranza di obiettivare, di spersonalizzare il giudizio, di ridurre il giudice a un puro tramite umano di una verità che sta fuori e sopra di lui».
[5] L. Viola, Giustizia predittiva, voce in Diritto on line Treccani, 2017. Quanto alla giustizia predittiva, già nel 1666 Leibniz affermava che «tutte le questioni di diritto puro sono definibili con certezza geometrica», evidenziando la possibilità di utilizzare modelli di giustizia predittiva con il ricorso a modelli matematici (cfr. G.W. Leibniz, Principi ed esempi della scienza generale, in Scritti di logica, a cura di F. Barone, Mondadori, Milano, 2009, p. 121). A sua volta, Max Weber spiegava come l’economia mondiale può crescere mediante il ricorso ai contratti ma questi richiedono che il diritto funzioni in modo calcolabile alla luce di regole razionali: la razionalità formale passa dalla calcolabilità completa dell’ordinamento giuridico. Max Weber«Le parti, un giorno, di fronte a una disputa, potranno sedersi e procedere a un calcolo»(cfr. M. Weber, Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen, in Economia e società, a cura di M. Di Palma, Donzelli, Roma, 2005, p. 40).
[6] N. Irti, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, 2016.
[7] M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, in Decisione robotica, a cura di A. Carleo, Il Mulino, Bologna, 2020, 67. Sul punto, cfr. Corte cost., sent. n. 46 del 1957: «il diritto alla prestazione giurisdizionale è fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto».
[8] Cfr. N. Bostrom, Superintelligenza, op. cit., pp. 104 e ss.
[9] L’Estonia ha deciso di sperimentare dei robot che svolgano la funzione di giudici per risolvere le controversie di minore entità, fino a € 7.000,00, al fine di smaltire l’arretrato, creando un sistema di intelligenza artificiale in grado di svolgere la funzione di giudice, il sistema ideato prevede che le parti carichino atti e documenti su una piattaforma per poi lasciare a un algoritmo la decisione, salva la possibilità di fare appello a un giudice umano (cfr. A Bassoli, L’intelligenza artificiale applicata alla giustizia: i giudici-robot, in Altalex, 2019).
[10] La Commissione europea sull’efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa nel 2016 ha intrapreso l’elaborazione di una Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari (cfr. C. Barbaro, Uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo? in Questione Giustizia, 2018, p. 4).In particolare, la Carta enuncia i seguenti principi: principio del rispetto dei diritti fondamentali; principio di non discriminazione; principio di qualità e sicurezza; principio di trasparenza; principio di garanzia dell’intervento umano.
[11] cfr. C. Castelli, D. Piana, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in Questione giustizia, 2018, p. 2.
[12] M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, op. cit, p. 86.
[13] Di parere opposto, C. Casonato, Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, in Rivista di BioDiritto, secondo numero speciale 2019, p. 6.
[14] C. Cost., sent. n. 125 del 1979. «per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale».
[15] M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, op. cit, p. 89.
[16] Idem, p. 80.
[17] Cfr. P. Zellini,La dittatura del calcolo, Adelphi, Milano, 2018, p. 136. L’autore cita Novalis: «l’uomo per pigrizia desidera un puro meccanismo o una pura magia». Il calcolo algoritmico sembra offrire tutte e due le cose in una volta.
[18] Cfr. L. Avitabile, Il diritto davanti all’algoritmo, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2017, p. 319.
[19] Cfr. M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, op. cit, p. 95.
[20] Sul punto, cfr. Alan M. Turing diceva: «se si aspetta che la macchina sia infallibile, allora essa non può anche essere intelligente»(A. M. Turing, Macchine calcolatrici e intelligenza, inLa filosofia degli automi, a cura di V. Somenzi, Boringhieri, Torino, 1965, p. 127).
[21] Cfr. G. Riccio, Ragionando su intelligenza artificiale e processo penale, in Archivio penale, 2019.
Biografia
Michele PICCOLINO, avvocato, dottorando in Scienze Giuridiche e Politiche presso l’Università Guglielmo Marconi l’Università Guglielmo Marconi
Dottorando in Scienze Giuridiche e Politiche, UniMarconi XXXV ciclo; Laurea Giurisprudenza, La Sapienza1998; cultore della materia Diritto Privato dal 2000 e Diritto Civile dal 2017, Univ. Cassino; docente a contratto Diritto Commerciale, Diritto Privato, Diritto dell’energia e delle fonti rinnovabili, Univ. Cassino; avvocato dal 2002; docentea t.i. scuola secondaria di secondo grado; convegni: relatore per Di grammatica non si muore, soprattutto in Tribunale2017, Morire per una giusta causa2019, L’ultima battaglia di Cicerone, convegni del Cons. Ordine Avvocati Cassino.